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Al via la procedura di nomina dei docenti, dei Dirigenti Scolastici e del personale Ata all'estero relativamente all'a.s. 2024/2025

Al via la procedura di nomina dei docenti, dei Dirigenti Scolastici e del personale Ata all'estero relativamente all'a.s. 2024/2025. per le aree linguistiche miste, si rispetterà la cronologia delle graduatorie oltre al punteggio.

DECRETO MAECI SUGLI AGGIORNAMENTI DELLE GRADUATORIE
Lo stato dello scorrimento delle graduatorie dei docenti per i codici funzione e le aree linguistiche interessate.
Per le aree linguistiche miste, come già anticipato, si rispetterà la cronologia delle graduatorie oltre che il punteggio. Le graduatorie relative alle attuali selezioni non sono state inserite in quanto interessate dalle nuove selezioni attualmente in corso.

Per ogni informazione rivolgersi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Si allega la documentazione.

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Nota informativa vertenza: ricorso per la "monetizzazione ferie non godute"

Per la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea il personale docente precario ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.

La Corte di Cassazione nel 2022 con la sentenza n. 21780 ha affermato che grava sul dirigente scolastico l'obbligo di un duplice avviso all'insegnante o Ata precario che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato, infatti, lo stesso dirigente deve invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall'altro lato, sempre il preside deve informare il docente o Ata che "la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro". È chiaro che, ha detto ancora la Cassazione, se il Dirigente Scolastico non ha invece preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine.

Recentemente, sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia Europea.
La corte, proseguendo nella propria costante giurisprudenza ha ritenuto che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare. La normativa europea stabilisce che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto include anche il diritto a ottenere un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La normativa nazionale, quindi, non può prevedere che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro.

Pertanto, sulla base della costante giurisprudenza il personale precario (con contratti fino al 30/06 o fino altermine delle attività didattiche) ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.
Il ricorso può essere fatto anche dal personale attualmente di ruolo che negli ultimi 10 anni possa vantare contratti fino al 30/06 0 fino al termine delle attività didattiche
.

L'avvio del ricorso non prevede alcun costo. Gli onorari verranno corrisposti solamente in caso di esito positivo del ricorso in base al vantaggio economico complessivamente raggiunto dal ricorrente, in relazione al pagamento degli arretrati maturati (vedi contratto professionale allegato).


 

I documenti necessari per procedere con il ricorso:

1) Copia di un documento di riconoscimento;
2) Procura alle liti (vedi doc. allegata)
3) Privacy (vedi doc. allegata) ;
4) Compenso professionale (vedi doc. allegata);
5) Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N.B. (in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata (vedi doc. allegata); 6) Copia contratti di lavoro a tempo determinato fino al 30/06 o sino al termine delle attività didattiche;

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UIL CONVENZIONI: Scopri le occasioni migliori tra le convenzioni stipulate per te

Tutte le convenzioni sono state selezionate dopo un’attenta analisi sulla effettiva convenienza economica dei prodotti offerti e dopo aver controllato scrupolosamente la serietà degli esercenti. Le convezioni coprono un amplissimo raggio merceologico: ristorazione, abbigliamento, circoli sportivi, salute, sicurezza, assicurazioni. Per usufruire delle convenzioni è necessario essere in possesso della Tessera di Iscrizione alla UIL in corso di validità.

Maggiori Informazioni:
 - www.uil.it/uilconvenzioni
- https://tesseramentouil.it/media/template/uil-tesseramento/download/UilConvenzioni_Luglio.pdf

Si allega la locandina.

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Riconoscimento anno 2013 ai fini della progressione economica: al via il Ricorso al Tribunale del Lavoro

Negli anni pregressi gli stipendi del personale della scuola sono stati oggetto di numerosi interventi che ne hanno determinato una forte contrazione, dal blocco degli scatti stipendiali al mancato rinnovo contrattuale durato un decennio, fatta eccezione per il contratto 2016-2018.

Tra i provvedimenti che hanno colpito gli stipendi del personale della scuola ad oggi permane ancora il blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, una disposizione che risale ad un intervento legislativo di più di un decennio fa.

La Federazione Uil Scuola-Rua in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie (vedi allegato “Le rivendicazioni della UIL SCUOLA RUA”.

Per tale ragione la UIL Scuola RUA promuove un ricorso gratuito per i propri iscritti per il riconoscimento dell’anno 2013.

CHI PUO PARTECIPARE AL RICORSO:
• Personale docente e ATA.

PRE REQUISITI:
• Il ricorrente deve trovarsi in servizio prima dell’anno 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato;
• NON deve aver già presentato ricorso in precedenza per il riconoscimento integrale della ricostruzione di carriera ovvero aver presentato ricorso e non aver ottenuto il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della carriera.

I DOCUMENTI NECESSARI PRE PROCEDERE CON IL RICORSO:
1. Copia di un documento di riconoscimento;
2. Procura alle liti (doc. disponibile presso i nostri uffici);
3. Privacy (doc. disponibile presso i nostri uffici);
4. Copia del decreto di ricostruzione di carriera;
5. Copia ultimi 3 cedolini stipendiali;
6. Copia della diffida protocollata presso l’istituzione scolastica di titolarità (vedi allegato).

TERMINI DI ADESIONE:
• la documentazione deve essere consegnata entro la data del 31 dicembre 2024.

COSTI:
• Gratuito per gli iscritti alla Federazione UIL Scuola Rua.

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